L’indennità di avviamento nelle locazioni commerciali

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Ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 392/1978, il conduttore di un immobile destinato ad attività commerciale che comporta rapporti diretti con il pubblico può ottenere un’indennità di avviamento alla cessazione della locazione, salvo che questa sia avvenuta per sua iniziativa (disdetta, recesso), per risoluzione dovuta a inadempimento o per procedure concorsuali. Questa indennità è pensata come tutela del valore maturato dall’esercizio dell’attività, rappresentato dalla clientela e dalla posizione commerciale acquisita.

Per le locazioni relative ad attività commerciali, industriali o artigianali, l’indennità è pari a diciotto mensilità dell’ultimo canone pagato; per le attività alberghiere, invece, si sale a ventuno mensilità. Il rilascio del bene locato è condizionato al pagamento dell’indennità, a meno che non si verifichino le ipotesi di esclusione indicate dalla legge.

Se la destinazione d’uso dell’immobile, risultante dal contratto, presuppone rapporti diretti con il pubblico, il conduttore non è tenuto a fornire la prova di tale requisito. Viceversa, se la destinazione è generica o non chiaramente collegata all’attività con il pubblico, spetta al conduttore dimostrare che l’attività esercitata comportava effettivamente relazioni dirette con i consumatori o utenti (Cass. civ., sez. III, 23/10/2023, n. 29303).

Il diritto all’indennità viene riconosciuto a chi esercita concretamente l’attività commerciale al momento della conclusione del rapporto. La cessione della locazione, considerata una forma di cessione contrattuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., implica il pieno subentro del cessionario, che può quindi reclamare l’indennità, a condizione che la cessione sia stata regolarmente comunicata al locatore e che l’attività sia stata realmente svolta.

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