INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E OBBLIGHI INFORMATIVI

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Il rifiuto del cliente di fornire informazioni al promotore finanziario non lo esonera dagli obblighi informativi. La semplice compilazione autonoma di moduli non è sufficiente a garantire l’adeguatezza dell’informazione resa.

I principi cardine:

Obbligo di trasparenza e diligenza: Gli intermediari finanziari sono tenuti a raccogliere informazioni adeguate sul cliente per valutare l’appropriatezza dei servizi offerti.
Responsabilità del cliente: Il cliente che rifiuta di fornire le informazioni non può ritenersi automaticamente esonerato da responsabilità. La compilazione autonoma di moduli non sostituisce l’interlocuzione diretta con l’intermediario.
Tutela dell’investitore: La normativa MIFID II impone agli intermediari di assicurarsi che il cliente abbia compreso la natura e i rischi dei prodotti finanziari, evitando condotte elusive.

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