Le nuove linee guida del Tribunale di Milano, aggiornate nel 2025 in collaborazione con la Corte d’Appello, l’Ordine degli Avvocati e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile, definiscono le modalità di gestione delle spese straordinarie per i figli in ipotesi di separazione o divorzio, ampliando le regole anche ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti e a quelli portatori di disabilità.
Assegno di mantenimento e spese ordinarie
L’assegno di mantenimento copre tutte le spese ordinarie occorrenti alla vita quotidiana del figlio, quali vitto, abbigliamento ordinario, contributi per l’abitazione (canone di locazione, utenze, condominio), spese di cancelleria scolastica ricorrenti e medicinali da banco. Pure i buoni mensa sono inclusi nell’assegno, poiché sostituiscono il costo del pasto che il figlio consumerebbe a casa.
Definizione e gestione delle spese straordinarie
Le spese straordinarie, ovvero extra assegno, sono quelle che si caratterizzano per almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità economica o voluttuarietà (cioè, non essenziali).
Le spese in questione non rientrano nell’assegno di mantenimento e devono essere ripartite tra i genitori secondo percentuali concordate oppure stabilite dal giudice, sovente in misura paritaria (50% ognuno), salvo differenti disposizioni in presenza di disparità economiche rilevanti.
Spese straordinarie che richiedono consenso preventivo
Per il documento in disamina devono considerarsi spese straordinarie che necessitano dell’accordo preventivo di ambedue i genitori e devono essere documentate:
spese mediche private (cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche, supporto psicologico, farmaci omeopatici),
spese scolastiche per istituti privati, tasse universitarie, gite con pernottamento, corsi di recupero, master, alloggio universitario,
spese extrascolastiche quali corsi di lingue, musica, attività sportive con abbigliamento e attrezzature, viaggi di studio, patenti di guida,
acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, dispositivi elettronici.
Spese straordinarie per cui non è richiesto consenso preventivo
Alcune spese, seppur straordinarie, non necessitano di un accordo preventivo e devono comunque essere rimborsate:
visite specialistiche e cure urgenti prescritte dal medico, ticket sanitari, occhiali non cosmetici, farmaci prescritti,
spese scolastiche ordinarie (libri, materiale, dotazioni informatiche prescritte, assicurazione scolastica, gite senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa),
spese extrascolastiche quali tempo prolungato, doposcuola, centri ricreativi estivi, baby sitter fino alla fine della scuola secondaria di primo grado.
Specificità per figli con disabilità
Per i figli con disabilità le linee guida prevedono una serie di spese documentate che non richiedono il consenso preventivo, tra i quali figurano:
beni e servizi per prevenzione, cura o riabilitazione prescritti o urgenti,
alimenti e integratori specifici, abbigliamento e calzature su misura,
presidi per la deambulazione, assistenza domiciliare, partecipazione ad attività sportive o culturali, frequenza di centri diurni,
veicoli modificati, costi di patente, bollo e assicurazione per tali veicoli, cani guida.
Modalità di richiesta e rimborso
Il genitore che anticipa una spesa straordinaria ha l’onere di inviare all’altro, entro 30 giorni, la documentazione che comprova la spesa, per il tramite di raccomandata oppure email con ricevuta di lettura. Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dall’istanza. Se il genitore destinatario della richiesta non manifesta un dissenso motivato per iscritto entro il termine di 10 giorni, il silenzio vale quale consenso. Per le spese particolarmente elevate, che oltrepassano il 10% del reddito netto mensile di uno dei genitori, il contributo deve essere sostenuto da ambedue secondo la percentuale concordata, ovvero giudizialmente stabilita.



