L’assegno di mantenimento può riconoscersi -come per l’assegno divorzile- solo qualora vi sia l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e in funzione assistenziale o perequativocompensativa.
La prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo;
la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.



