Cessazione unione civile e assegno di mantenimento

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L’assegno di mantenimento può riconoscersi -come per l’assegno divorzile-  solo qualora vi sia l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e in funzione assistenziale o perequativocompensativa.

La prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo;

la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.

La funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, non parametrato al tenore di vita, ma alle sole esigenze essenziali.

La funzione compensativa è invece indennitaria e parametrata al contributo fornito

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