La situazione in breve
Alcuni dipendenti dell’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) avrebbero condiviso in una chat privata foto rubate dalle telecamere di bordo, con commenti sessisti verso delle passeggerhe. Una passeggera che si è accorta di questo ha fotografato lo schermo (oscurando i nomi) e ha segnalato l’accaduto. L’azienda ha sospeso i dipendenti e la Procura di Milano ha aperto un fascicolo.
La passeggera che ha registrato potrebbe -a sua volta- aver commesso un illecito privacy?
Questo dubbio è giuridicamente errato, e qui spieghiamo perché.
1. La passeggera NON è “titolare del trattamento”
Concetto chiave: nel GDPR, il “titolare del trattamento” è chi decide perché e come raccogliere dati (nel caso nostro, ATM, che ha installato le telecamere).
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La passeggera non diventa titolare semplicemente fotografando lo schermo
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Non ha deciso le finalità né i mezzi del trattamento
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Ha solo documentato un fatto che si è consumato davanti a lei
Qualificare la sua condotta come illecita-forzerebbe la definizione legale di “titolare”.
2. Le altre circostanze che rendono lecita la registrazione
A) Attività esclusivamente personale o domestica
Il GDPR non si applica quando una persona registra per:
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Uso personale
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Nessuna finalità commerciale o professionale
La passeggera ha registrato per segnalare un illecito, non per vendere le foto o fare pubblicità. Se si è limitata a documentare e inoltrare il materiale , “rimane” dentro questa esimente.
B) Legittimo interesse per denunciare reati
L’ordinamento riconosce che indicare possibili reati e trasmettere dati alle autorità competenti rientra nel:
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Legittimo interesse
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È necessario per esercitare o difendere un diritto in tribunale
C) Libertà di espressione e informazione
Se il fatto è stato diffuso pubblicamente, deve essere bilanciato con:
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La libertà di espressione
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La denuncia di condotte lesive della dignità altrui
L’ordinamento considera meritevole di tutela chi segnala un illecito, non chi lo commette.
3. Il bilanciamento dei diritti: chi ha ragione?
Se i fotogrammi provengono da un accesso non autorizzato al sistema di videosorveglianza:
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La “riservatezza” di chi ha commentato non può opporsi a chi ha segnalato
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La denuncia di una condotta lesiva della dignità altrui ha priorità
Affermare che la segnalante ha commesso un illecito richiederebbe dimostrare che:
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La riservatezza dei commentatori è maggiore dell’interesse alla denuncia di un illecito
Conclusione pratica
✅ È LECITO registrare un video per usarlo in tribunale per:
- accertare un diritto
- provare una lesione di un diritto
- precostituirsi una prova
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si diffonda il video a numero indeterminato di persone
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si usi il materiale per finalità commerciale
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si acceda illegalmente al sistema



