La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 805/2026 del 3 giugno 2026, affronta un conflitto di vicinato in cui un condomino aveva installato un impianto di videosorveglianza che riprendeva anche spazi comuni e accessi altrui.
Il giudice d’appello conferma l’illiceità dell’inquadramento invasivo delle aree comuni – con conseguente ordine di rimozione delle telecamere – ma nega il risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di prova di un pregiudizio concreto alla riservatezza.
Il principio affermato: niente danno “in re ipsa”
La Corte chiarisce che, in tema di trattamento illecito dei dati personali, la mera violazione del GDPR o del Codice Privacy non basta a fondare il diritto al risarcimento.
L’esclusione del principio del danno in re ipsa implica che il danneggiato debba allegare e provare una lesione effettiva della sfera di riservatezza, intesa come conseguenza pregiudizievole causalmente ricollegabile all’illecito trattamento.
Videosorveglianza privata e limiti di liceità
La decisione ribadisce che la videosorveglianza privata è ammissibile solo se proporzionata, necessaria e limitata agli spazi da proteggere, senza riprese stabili di pianerottoli, scale, cortili e accessi utilizzati da altri.
Nel caso esaminato, l’angolo di ripresa è ritenuto eccedente rispetto alle esigenze di sicurezza, con conseguente conferma dell’ordine di smantellamento dell’impianto lesivo della riservatezza altrui.
Risarcimento e art. 82 GDPR
Muovendo dall’art. 82 GDPR, la Corte evidenzia che il titolare del trattamento è tenuto a risarcire i danni cagionati da un trattamento non conforme, salvo che provi che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
Tuttavia, il risarcimento presuppone pur sempre la dimostrazione di un danno-conseguenza (anche non particolarmente grave), non essendo sufficiente la mera contrarietà del trattamento alla disciplina di protezione dei dati.
Collegamento con la giurisprudenza europea
Il principio per cui il danno da illecito trattamento non è “automatico” si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha sottolineato la necessità di un pregiudizio effettivo, sebbene non debba raggiungere una soglia minima di gravità.
La pronuncia di Catanzaro sembra richiamare, implicitamente, l’impostazione secondo cui ogni violazione del GDPR non coincide di per sé con un danno risarcibile, dovendo il giudice verificare caso per caso l’esistenza di una lesione concreta dei diritti dell’interessato.
Spunti critici e operativi per la pratica
Dal punto di vista della pratica forense, la sentenza rafforza un trend restrittivo verso le pretese “seriali” di danno non patrimoniale per violazioni formali della privacy, rimarcando l’onere di specifica allegazione e prova del pregiudizio.
Parallelamente, conferma che la tutela inibitoria e ripristinatoria (ordine di rimozione delle telecamere o di adeguamento dell’impianto) resta pienamente azionabile anche quando non sia dimostrabile un danno risarcibile, con evidente rilievo strategico nella redazione di atti e nelle richieste di tutela.
Cosa significa per chi installa telecamere (e per chi le subisce)
La pronuncia offre indicazioni utili sia per i proprietari che intendono installare telecamere, sia per i vicini che ritengono violata la propria privacy.
Da un lato, viene confermato che gli impianti di videosorveglianza devono essere progettati e orientati in modo da riprendere solo le aree strettamente necessarie alla protezione dell’immobile, evitando inquadramenti sproporzionati di pianerottoli, scale, cortili e accessi comuni.
Dall’altro, chi intende agire in giudizio per ottenere un risarcimento dovrà impostare fin dall’atto introduttivo una puntuale allegazione del pregiudizio subito, che non potrà essere ridotto alla sola constatazione dell’illegittimo trattamento dei dati.
Resta naturalmente ferma la possibilità di chiedere e ottenere misure inibitorie e ripristinatorie (rimozione o adeguamento delle telecamere) anche in assenza di un danno risarcibile, a tutela immediata della sfera di riservatezza.

