La trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nell’applicazione del dovere di fare sicurezza, comporta che il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti.
Vale a dire che il lavoratore assume posizioni di sicurezza anche nei confronti degli stessi colleghi di lavoro; non è però ipotizzabile che al lavoratore vengano attribuiti dei doveri di intervento in supplenza delle inerzie e/o omissioni datoriali.
Questo ruolo obbliga il lavoratore a segnalare immediatamente al datore di lavoro (o ai preposti) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi.
Se dunque al lavoratore è riconosciuto il diritto di rifiutare legittimamente di eseguire la prestazione, appare fisiologico, riconoscere allo stesso il diritto/obbligo) di segnalazione.
I POST DENIGRATORI SUI SOCIAL
La pubblicazione di un messaggio offensivo su social network integri il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, 3° comma, c.p., stante la sua potenziale diffusione ad un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone.-
L’applicazione di detto principio all’universo giuslavoristico ha portato a ritenere legittimo il licenziamento irrogato per la pubblicazione di post offensivi o denigratori nei confronti di datore di lavoro.
… diritto di critica?
L’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dall’art. 21 Cost., incontra i limiti della correttezza formale e dei canoni di pertinenza e continenza.
Dunque, il comportamento del lavoratore, consistente nella divulgazione di fatti ed accuse, ancorchè vere, obiettivamente idonee a ledere l’onore o la reputazione del datore di lavoro, esorbita dal legittimo esercizio del diritto di critica, quale espressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, e può configurare un fatto illecito, e quindi anche consentire il recesso del datore di lavoro ove l’illecito stesso risulti incompatibile con l’elemento fiduciario necessario per la prosecuzione del rapporto, qualora si traduca in una condotta che sia imputabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, e che non trovi, per modalità ed ambito delle notizie fornite e dei giudizi formulati, adeguata e proporzionale giustificazione nell’esigenza di tutelare interessi di rilevanza giuridica almeno pari al bene oggetto dell’indicata lesione
Il lavoratore sindacalista
Il lavoratore sindacalista è titolare di due distinti rapporti con l’imprenditore: come lavoratore, in posizione subordinata con il datore di lavoro, e come sindacalista, invece, in una posizione parificata a quella della controparte.
Consegue che la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro siccome caratteristica della dialettica sindacale, ove posta in essere dal lavoratore sindacalista e sempreché inerisca all’attività di patronato sindacale, non può essere sanzionata disciplinarmente.




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