Queste tipologie negoziali possono – per certi versi – assomigliarsi sul piano degli effetti “economici”, ma si differenziano sul piano giuridico e fiscale sia per il proprietario/locatore che per il conduttore/acquirente.
Il contratto “rent to buy” è una formula di vendita di diritto anglosassone già molto diffusa in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. In Italia è stata regolamentata nel 2014 con il Decreto ‘Sblocca Italia’ che ha introdotto nel nostro ordinamento norme ad hoc riferite a questa formula di vendita (noi preferiamo chiamarlo “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione“).
Prima di sottoscrivere un contratto piuttosto che un altro, è decisivo – oltre a comprendere i propri diritti e obblighi – capire i costi, i rischi, le tutele previste per ottenere l’eventuale rilascio (per il proprietario) ovvero l’opponibilità nei confronti dei terzi (per il conduttore).
Ancor prima, è da considerare il risultato economico voluto in concreto dai contraenti.
Piuttosto che servirsi di “moduli standard” – facilmente reperibili sul web – gli avvocati dello studio offrono supporto dalla fase delle trattative tra le parti, alla redazione e stipula dei contratti, curandone gli interessi in caso di contenzioso.