Assegno di mantenimento in funzione compensativa (un po’ di chiarezza)

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In molti forum e social viene superficialmente commentato il nuovo indirizzo di legittimità per il quale, la convivenza more uxorio, non fa venir meno l’assegno divorzile nella sua componente compensativa per i “sacrifici del coniuge durante la vita coniugale“.

Non vi è però nessun automatismo e la richiesta deve essere ben strutturata e provata in quanto:

l’ex coniuge economicamente più debole, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati (I presupposto) e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi (II presupposto), conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;

a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova

del contributo offerto alla comunione familiare, (I onere probatorio)
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, (II onere probatorio)
dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge(III onere probatorio).

Vale a dire che, in primo luogo, è da valutare se dopo il divorzio e in conseguenza di esso, vi sia uno squilibrio nelle condizioni economico-patrimoniale delle parti; se la risposta è negativa, la domanda di assegno deve essere rigettata perché la componente assistenziale nella funzione dell’istituto impedisce di dare spazio ad esigenze compensative che potrebbero eventualmente essere presenti anche a fronte di situazioni economiche dei due ex coniugi equivalenti.
Invece, se e solo se lo squilibrio sussiste, e non può essere colmato per ragioni oggettive, il Giudice deve allora valutare – in secondo luogo – se esso “derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge”.
Per concludere, in caso di nuova convivenza, in primo luogo va giudizialmente accertato, il fatto della nuova convivenza, il suo carattere di stabilità e dovrà esserne stabilita la decorrenza iniziale

A tal fine potrà farsi riferimento, agli altri indici di stabilità in concreto (quali, a titolo esemplificativo, l’esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l’avere conti correnti in comune, la contribuzione al menage familiare).

 

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