Ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Se necessario (generalmente in caso di separazione e divorzio, ma anche nell’ipotesi in cui i genitori non siano uniti in matrimonio) il Giudice stabilisce la misura in cui i genitori siano tenuti a versare un assegno periodico determinato in base:
- alle esigenze concrete e attuali del figlio;
- al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- alle risorse economiche di entrambi i genitori;
- alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
(i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni, e in genere le prospettive di vita del figlio, risentono del livello economico-sociale in cui si colloca il genitore)
L’assegno è dovuto anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Per poter revocare l’assegno di mantenimento corrisposto per il figlio maggiorenne non è sufficiente la sola circostanza che quest’ultimo abbia trovato un lavoro e percepisca uno stipendio. È necessario che il genitore provi che il figlio abbia conseguito l’autosufficienza economica. Ai fini della revoca del mantenimento, il figlio deve percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita. In alternativa il genitore può dimostrare che il figlio volontariamente si sottrae allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata.
L’indipendenza economica richiede una prospettiva concreta di continuità. Quindi l’espletamento di un lavoro precario, limitato nel tempo, non è sufficiente per esonerare il genitore dall’obbligo di mantenimento perché non permette di avere concrete prospettive di indipendenza.
L’obbligo di mantenimento si può protrarre oltre la maggiore età se i figli senza colpa, sono ancora dipendenti dai genitori e in particolare nel caso in cui, terminato percorso formativo scolastico scelto, il figlio dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente.
In ogni caso, la cessazione dell’obbligo non è mai “automatica”; si rende sempre necessario un provvedimento del Giudice.
Idem per il versamento diretto al figlio: l’individuazione del beneficiario (vale a dire il genitore convivente) risponde ad un interesse superiore alla volontà delle parti, interesse che non è modificabile mediante un semplice accordo privato, non ratificato dal Tribunale.