Richiesta copie registrazione di un impianto di videosorveglianza di terzi (anche dell’ente comunale)

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Può capitare che un impianto di videosorveglianza di terzi abbia ripreso dei fatti rilevanti (tipico il caso di danneggiamento in un’area di sosta adiacente o limitrofa a un esercizio commerciale).

Alle richieste di potere estrarre copia ovvero visionare queste registrazioni, il terzo solitamente si oppone in virtù della “Privacy” e richieda una copia della denuncia/querela depositata.

Tale rifiuto si fonda su una interpretazione più formalistica che formale del dato normativo e non tiene conto che non vi potrà mai essere una valida denuncia/querela poiché il reato di danneggiamento – punibile solo e in quanto doloso – è stato da depenalizzato con decreto legislativo 7/2016.

All’opposto di quanto viene riferito, l’art.18, paragrafo 1, lettera c) del GDPR che attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nell’ipotesi in cui benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali (e dunque anche le videoregistrazioni di altre persone e/o cose rispetto al richiedente) sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Peraltro, già in precedenza – norma che non sembrerebbe essere stata abrogata dalla riforma – l’art. 24, lett. f) , Cod. Privacy prevedeva la legittimità delle registrazioni e l’utilizzo nell’ambito di un procedimento giudiziario, nel caso in cui vi fosse la necessità di tutelare o far valere un diritto e i dati raccolti fossero trattati esclusivamente per finalità di difesa e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Come più volte affermato dalla Cassazione in ipotesi analoghe (Cass. 28398/2022) “ll diritto alla difesa ex art. 24 Cost. non è da ritenersi circoscritto alla sola sede processuale, ma si estende ad ogni fatto ed atto teso ad acquisire prove anche precostituite utilizzabili in giudizio”.

In un recente caso, agli iniziali rifiuti della società che gestiva la videosorveglianza di un istituto bancario, nel riscontrare il diniego abbiamo ritenuto di coinvolgere l’Autorità Garante per avere il benestare alla visione del filmato.

Il giorno dopo la Banca ha consegnato un DVD al nostro assistito che potrà così procedere oltre.

Posto che le registrazioni vengono distrutte entro un brevissimo lasso di tempo, è bene muoversi con anticipo.

Anche sulla scorta di tali argomentazioni e per quanto concerne le registrazioni di impianti comunali, con recente sentenza 538 del 4 settembre 2023, il TAR Marche ha affermato che:

può esercitare l’accesso difensivo il cittadino che, sulla base di alcune immagini registrate e conservante nei sistemi di videosorveglianza urbana del Comune, è stato destinatario di una sanzione amministrativa per sinistro stradale da parte dell’ente locale”

sicché  l’accesso è stato consentito  limitatamente alle specifiche immagini strettamente indispensabili da cui si evinceva la dinamica del sinistro che aveva riguardato il richiedente, con oscuramento delle parti di immagini che ritraevano persone e di quelle che contenevano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda.

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