Evitando tecnicismi giuridici, nel caso in cui vi sia un’assicurazione obbligatoria per legge, ciò non giustifica di per sé l’azione risarcitoria diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia, poiché non sussiste alcun rapporto contrattuale.
L’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia deve essere necessariamente prevista da una norma (come ad esempio in ambito di RCA, responsabilità medica etc.): in assenza di una norma ad hoc è preclusa la citazione diretta anche in ipotesi di assicurazione obbligatoria.
I problemi pratici non sono di poco conto: se l’assicurato non provvedesse alla chiamata in causa con il suo comportamento omissivo, riuscirebbe a vanificare la funzione della assicurazione obbligatoria e verrebbe meno la ratio legis dell’istituto. In caso di fallimento ovvero anche in ipotesi di insolvenza del l’assicurato, il danneggiato perderebbe il suo diritto al risarcimento del danno è l’obbligatorietà dell’assicurazione perderebbe ogni effetto.
Nè è ammessa l’azione surrogatoria da parte del danneggiato per ottenere tale chiamata in causa.
Per lungo tempo la dottrina si era interrogata sull’interpretazione da fornire all’art. 4 del D.lgs. n. 122 del 2005, in quanto da un lato vi era chi sosteneva che il riferimento all’art. 1669 c.c. inducesse a ritenere che la polizza da stipulare fosse per la responsabilità civile, quindi in favore del costruttore (e rispetto alla quale l’acquirente doveva dunque ritenersi estraneo e privo di azione diretta in caso di sinistro), dall’altro lato, invece, il richiamo all’espressione “a beneficio dell’acquirente”, facesse propendere per una polizza danni per conto altrui, o meglio per conto di chi spetta.



