La natura circostanziata dei fatti di violenza e la documentazione (verbali di pronto soccorso, materiale fotografico in cui risultano lividi, ecchimosi sul volto e in varie parti del corpo) legittimano la concessione di provvedimenti inaudita altera parte aventi il contenuto di ordine di protezione e consistenti nell’ordine di far cessare la condotta lesiva e nel divieto di avvicinamento alla ricorrente, con prescrizione altresì di mantenere una distanza minima dalla stessa
e dai luoghi abitualmente frequentati.
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