Il “costo totale del credito” comprende necessariamente tutti i costi del credito e quindi anche gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Se a seguito dell’estinzione anticipata del mutuo al consumatore fosse ridotto il mero importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto – escluse le imposte – la tutela comunitaria sarebbe vanificata sicchè anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che lo stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero in senso opposto, che in ogni caso, il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
Oltre agli interessi, dunque, devono essere “ridotti”:
le eventuali commissioni della mandataria del finanziatore;
le provvigioni per l’intermediario;
i costi relativi al premio assicurativo;
gli esborsi legati alla gestione della pratica;
le spese istruttorie;
spese legate alla durata del rapporto di credito.
È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno squilibrio del contratto