La conversione del pignoramento

/ / News

Prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati, al debitore esecutato è consentito beneficiare della cd. conversione del pignoramento, sostituendo al compendio pignorato una somma di denaro determinata dal Giudice dell’Esecuzione che comprenda tutti gli importi dovuti (per capitale, interessi e spese, anche di esecuzione)al creditore pignorante e ai creditori intervenuti.

La somma da versare unitamente all’istanza

Per poter accedere alla conversione del pignoramento, è anzitutto fondamentale conoscere l’esatto importo della somma da versare e allegare all’istanza: il debitore deve infatti depositare, unitamente all’istanza, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad 1/6 (un sesto) dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Se il debitore abbia versato un importo inferiore al sesto, l’istanza verrà dichiarata inammissibile e, di conseguenza, lo stesso non potrà mai più ripresentarla: l’istanza di conversione del pignoramento può essere infatti depositata una sola volta dal debitore a pena di inammissibilità.

Cosa può fare il creditore titolato tardivo? Il creditore che intervenga nella procedura esecutiva in data successiva all’ordinanza di conversione del pignoramento, viene considerato tardivo, non potrà partecipare alla conversione e potrà soddisfarsi solo su quanto sopravanzerà dopo il pagamento dei creditori tempestivi. A fronte di una conversione già disposta, solitamente il creditore escluso non potrà far altro che promuovere un nuovo, autonomo pignoramento.

Il caso particolare del credito rateale Qualora la conversione del pignoramento sia richiesta con rateazione ed il credito sia a sua volta rateale (si pensi, ad esempio, al caso dell’assegno di mantenimento), non può tenersi conto, nella determinazione delle somme da sostituire al bene pignorato, dei ratei dell’assegno a scadere, poiché l’ordinanza di conversione deve necessariamente cristallizzare il credito alla data della sua emissione.

Il termine

Il debitore può depositare l’istanza di conversione del pignoramento, a partire dall’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva ed entro e non oltre l’udienza fissata dal Giudice dell’Esecuzione per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. il debitore può depositare l’istanza di conversione del pignoramento, a partire dall’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva ed entro e non oltre l’udienza fissata dal Giudice dell’Esecuzione per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

L’ordinanza di conversione del pignoramento

Una volta che l’istanza di conversione risulta depositata nel fascicolo telematico, il Giudice dell’Esecuzione provvede alla fissazione dell’udienza nella quale verrà determinata la somma di conversione, e cioè la somma da sostituire al bene pignorato, con concessione al debitore di un’eventuale rateizzazione. Normalmente, con la fissazione dell’udienza, il Giudice concede altresì ai creditori un termine entro il quale precisare il proprio credito.

La rateizzazione nella conversione del pignoramento

La rateizzazione della conversione è consentita “quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili“. Tale specificazione, ha indotto la giurisprudenza ad escludere che la rateizzazione possa essere ritenuta ammissibile nel caso di pignoramento presso terzi.
La conversione rateale rientra sempre nei poteri discrezionali del giudice dell’esecuzione dunque il debitore istante dovrà sempre supportare la propria domanda con validi elementi probatori che confermino la sussistenza del presupposto.
Le udienze di verifica dei pagamenti del debitore
Emessa l’ordinanza di conversione, il Giudice dell’esecuzione, quindi, rinvia la procedura ad udienze periodiche (ogni sei mesi) per la verifica della regolarità dei versamenti.
In caso positivo, dispone l’assegnazione e il conseguente pagamento delle somme versate dal debitore al creditore pignorante o la distribuzione tra i creditori. All’ultima udienza periodica, se i versamenti sono stati sempre regolari e la somma determinata nell’ordinanza di conversione risulti integralmente saldata dal debitore, il Giudice dell’esecuzione dichiarerà l’estinzione della procedura.
Qualora invece il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste (nel caso in cui sia stata concessa al debitore la rateizzazione), le somme versate formano parte dei beni pignorati e il Giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita o l’assegnazione di questi ultimi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *