L’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato -similmente a quella del medico- si basa su un giudizio prognostico:
la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Occorre dunque dirffenziare tra l’omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l’evento dannoso, dall’omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio:
nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell’omissione, nella seconda ipotesi il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico.
La mancata o tardiva impugnazione nei termini
L’affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l’azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, avesse un esito favorevole.
La ‘mera’ perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio (omessa impugnazione, in tutto o in parte, del provvedimento giudiziario sfavorevole), non può costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato utile cui mira il giudizio stesso.
L’assicurazione obbligatoria
L’art. 12 della legge professionale forense prevede in capo agli avvocati l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. La polizza deve comprendere anche la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
Tra i vari obblighi informativi gravanti sull’avvocato si segnala quello di rendere noto al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. La mancata osservanza delle predette disposizioni previste costituisce illecito disciplinare. La previsione normativa mira a tutelare il cliente dai possibili pregiudizi subiti a causa di una condotta negligente dell’avvocato, infatti, al polizza copre la responsabilità civile del legale per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati anche per colpa grave, nello svolgimento della professione.
L’ex cliente danneggiato, però, non ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione che deve essere interessata dalla vicenda – e chiamata in causa esclusivamente dall’avvocato assicurato-.



