La normativa di origine comunitaria si affianca a quella “interna” senza sostituirla o derogarla.
La normativa speciale a tutela del consumatore corrisponde alla finalità di assicurare alla “parte debole” del rapporto con il produttore, distributore o rivenditore del prodotto destinato al consumo, una protezione aggiuntiva rispetto a quella riconosciuta, in via generale, a tutte le parti contrattuali.
Senza entrare nello specifico dei termini della denunzia e dell’azione, nel caso in cui la riparazione o la sostituzione risultino impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore il diritto di richiedere, alternativamente, il ripristino della conformità del bene ovvero, in casi specifici, la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo.
Secondo la normativa interna -che prevede però termini più stringenti- , l’acquirente -dunque anche il consumatore- oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, può sempre richiedere il risarcimento del danno.
Ancor prima vi sono le norme generali del rapporto obbligatorio per le quali l’inadempimento comporta il risarcimento del danno.
In conclusione, il consumatore ha diritto di agire anche per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell’ordinamento.
Ovviamente i danni risarcibili devono essere provati e ammontano -salvo casi particolari- alle maggiori spese sostenute per riparazioni “inutili” ovvero ai costi per il noleggio di una veicolo sostitutivo.