CREDITI DI IMPOSTA MEDIAZIONE per l’anno 2024

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Le domande di credito per le procedure concluse nel 2024 vanno depositate infatti entro il 31.3.2025.

La parte (persona fisica o giuridica) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso abbia svolto la procedura di mediazione nelle seguenti ipotesi (art. 20 comma 1 e 2 D.Lgs. 28/2010):

  1. Fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo).
  2. Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali, in caso di procedure obbligatorie o demandate.
  3. Ad essi si aggiunge un ulteriore credito fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro (art. 20 comma 3 D.lgs. 28/2010).

I crediti di cui sopra sono cumulabili entro un tetto massimo di utilizzo pari a euro 600 a parte per procedura.

Qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure, viene posto il limite di un tetto massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche. Se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.

La parte deve presentare una domanda unicamente tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, e va usato l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIE Id almeno di livello due o CNS: https://lsg.giustizia.it/

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