La lesione del vincolo parentale in caso di invalidità permanente

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Il danno parentale è una particolare forma di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, configurabile anche in presenza di mera lesione del rapporto con il familiare, che consiste in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e nella sofferenza interiore derivante dal veder compromesso o radicalmente mutato tale rapporto.

Il decesso e le lesioni dalle quali sia derivata una invalidità “grave”, generalmente, sono le ipotesi più ricorrenti per il riconoscimento di questa voce di danno.

Tuttavia, il danno parentale può conseguire anche alle ipotesi di lesione “minore” laddove venga in concreto provato che i familiari hanno patito una sofferenza psichica a seguito del sinistro, per le modalità dello stesso e per le conseguenze che ne sono derivate; sofferenza psichica per le preoccupazioni per la salute del familiare e il dolore di vederlo sofferente.

La liquidazione del danno subito dai parenti a seguito della lesione patita dal danneggiato in via primaria è di tipo equitativo secondo le tabelle del Tribunale di Roma, basate su un metodo a punti e indici che consentono la prevedibilità della liquidazione sulla base di criteri e parametri prestabiliti  (grado di parentela, età della vittima e del parente, intensità del rapporto, coabitazione etc. )

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