In linea di principio, le attribuzioni patrimoniali tra coniugi possono costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e dunque non sono ripetibili.
Tuttavia, per potere essere ritenute obbligazioni naturali, occorre che siano proporzionate ed adeguate alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens.
Qualora l’ex coniuge a mezzo di un conto corrente cointestato ma da lui esclusivamente alimentato, abbia integralmente pagato le rate di un contratto di mutuo esclusivamente intestato all’ex partner, al fine di tentare di ottenere da quest’ultimo il versamento di quanto corrisposto al mutuante è tenuto ad esperire l’azione di arricchimento senza giusta causa.
Senza entrare nello specifico, tale tipo di azione è residuale, vale a dire che può essere intrapresa solo nel caso in cui non sia possibile esercitare un’altra causa e non vi sia alcun titolo per pretendere il pagamento.
In effetti, non è configurabile l’azione d’indebito oggettivo, in quanto, seppur il pagamento delle rate di mutuo era dovuto alla banca mutuante, è inesistente, sotto il profilo formale, alcun rapporto contrattuale di mutuo tra l’ex coniuge e la banca mutuante.



