Non è giuridicamente sostenibile distinguere le condotte “violente” durante il periodo di convivenza con il coniuge da quelle dopo l’interruzione della convivenza.
La separazione tra i coniugi è una condizione che incide soltanto sull’assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo “status” acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quello di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione nell’interesse della famiglia, che discendono dall’art. 143, comma 2 c.c.
Il principio
Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (o allo scioglimento del vincolo matrimoniale), a prescindere dalla convivenza.
Diverso il caso di rottura della convivenza “more uxorio”
Venendo meno qualsivoglia obbligo giuridico, le condotte moleste, persecutorie e vessatorie possano al più, sussistendo i requisiti strutturali di fattispecie, essere ricondotte entro i lineamenti di tipicità del delitto di atti persecutori -sempre a condizione che non vi sia un rapporto genitoriale-.




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