Alcoltest: quando non è obbligatorio avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore

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In linea generale, i verbali redatti dalla Polizia in occasione degli accertamenti alcolemici sono atti irripetibili e la giurisprudenza si è spesso espressa nel senso che il conducente deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato pena la possibile nullità e inutilizzabilità dell’accertamento come prova a suo carico.

In particolare, se non viene dato avviso prima dell’esecuzione dell’alcoltest mediante etilometro o prelievo ematico, il verbale può essere impugnato per vizio formale.

Tuttavia

se il conducente rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, non sussiste per gli agenti l’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

La presenza del difensore è funzionale solo a garantire la regolarità di un atto non ripetibile qualora venga effettivamente compiuto. Se il test non viene eseguito per rifiuto del conducente, non si verifica quindi alcuna lesione del diritto di difesa che possa far scattare una nullità procedurale.

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