Il riparto degli oneri probatori tra committente ed appaltatore :
A) Inadempimento contrattuale e relative conseguenze:
1) l’inadempimento, nell’appalto, integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell’assuntore e si fonda solamente sul dato obiettivo dell’esistenza dei difetti;
2) la non perfetta attuazione nell’appalto del risultato auspicato, a causa di difformità o vizi, integra una responsabilità oggettiva basata sulla mera esistenza dei difetti, senza necessità di provare la colpa dell’appaltatore;
B) L’onere probatorio che grava sull’appaltatore che ha richiesto il pagamento del proprio compenso:
1) quando l’appaltatore agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo e il committente solleva l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., l’appaltatore ha l’onere di provare:
1.1) di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione;
1.2) di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte;
1.3) il suddetto principio trova applicazione nel caso in cui il committente, senza proporre una domanda riconvenzionale di garanzia, si limita ad eccepire l’inadempimento;
C) L’onere probatorio che grava sul committente che invoca la garanzia per vizi e, in particolare, egli è tenuto a provare:
1) l’esistenza delle difformità e vizi dell’opera;
2) le conseguenze dannose lamentate;
D) Il rapporto tra vizi e diniego del pagamento: la sola presenza di vizi non può giustificare l’integrale diniego del pagamento pattuito all’appaltatore
1) allorquando il committente contesti fondatamente l’adempimento, la domanda di condanna al pagamento può essere accolta solo parzialmente;
2) un inadempimento dell’appaltatore di scarsa importanza non può giustificare il totale rifiuto del pagamento;
3) è imprescindibile valutare comparativamente gli opposti inadempimenti, considerando la loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, essendo indispensabile preservare l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, obiettivo che richiede inderogabilmente una valutazione proporzionale e bilanciata degli inadempimenti, senza che vizi di limitata entità possano giustificare il totale rifiuto del pagamento del corrispettivo pattuito.



