La responsabilità del DL e l’eventuale solidarietà con l’impresa

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Il ruolo del Direttore dei Lavori nell’appalto privato

Tra i doveri “fondamentali” del DL rientrano l’accertamento della conformità dell’opera al progetto, delle modalità esecutive al capitolato e alle regole dell’arte, l’adozione di cautele preventive per evitare difetti, l’impartizione di prescrizioni all’impresa, il controllo della loro ottemperanza e l’informativa tempestiva al committente.

La responsabilità si misura sulla qualità della vigilanza e sulla prontezza delle istruzioni e delle segnalazioni, non sulla sola presenza fisica in quanto il dovere di sorveglianza non consiste in una presenza quotidiana in cantiere, ma di controlli per fasi, visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa.

Schematizzando, il DL deve

  • prevenire le difformità,
  • impartire ordini di servizio e prescrizioni all’impresa,
  • verificarne l’ottemperanza e  in mancanza, informare il committente,
  • proporre le misure correttive (fino alla sospensione delle lavorazioni non conformi).

Ne discende che pur essendo l’incarico professionale e tecnico e la prestazione di mezzi, gli standard di questa prestazione sono elevati e la diligenza profesisonale cui è tenuto il DL è altrettanto elevata,.

Gli errori esecutivi dell’impresa non ricadono automaticamente sul DL

La responsabilità del DL è il riflesso della sua vigilanza:  quando la vigilanza è stata svolta con diligenza qualificata e documentata, gli errori esecutivi dell’impresa non si traducono in responsabilità del DL.

La corresponsabilità con l’impresa

La responsabilità solidale verso il committente ricorre nel caso in cui le omissioni del DL e gli errori di esecuzione concorrano.

Il rimedio però è diverso

  • al DL si chiede il risarcimento e, se del caso, la correzione progettuale;
  • all’appaltatore si chiedono l’eliminazione dei difetti, la riduzione del prezzo o, nei casi estremi, la risoluzione.

Evitare il contenzioso

A tal fine è fondamentale sapere redigere un contratto (nei confronti del DL) nel quale siano definiti:

  • l’oggetto e i limiti della direzione lavori,
  • la distinzione di ruoli rispetto a progettista e coordinatore per la sicurezza,
  • le fasi critiche da presidiare,
  • i canali, i modi e i tempi delle comunicazioni tecniche
  • le regole di formazione dell’archivio documentale

Inoltre,

  • i sopralluoghi vanno pianificati sulle fasi e devono essere provati mediante verbali essenziali;
  • le prescrizioni si impartiscono per iscritto,
  • le eventuali dimissioni devono essere dettagliatamente motivate

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