Il ruolo del Direttore dei Lavori nell’appalto privato
Tra i doveri “fondamentali” del DL rientrano l’accertamento della conformità dell’opera al progetto, delle modalità esecutive al capitolato e alle regole dell’arte, l’adozione di cautele preventive per evitare difetti, l’impartizione di prescrizioni all’impresa, il controllo della loro ottemperanza e l’informativa tempestiva al committente.
La responsabilità si misura sulla qualità della vigilanza e sulla prontezza delle istruzioni e delle segnalazioni, non sulla sola presenza fisica in quanto il dovere di sorveglianza non consiste in una presenza quotidiana in cantiere, ma di controlli per fasi, visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa.
Schematizzando, il DL deve
- prevenire le difformità,
- impartire ordini di servizio e prescrizioni all’impresa,
- verificarne l’ottemperanza e in mancanza, informare il committente,
- proporre le misure correttive (fino alla sospensione delle lavorazioni non conformi).
Ne discende che pur essendo l’incarico professionale e tecnico e la prestazione di mezzi, gli standard di questa prestazione sono elevati e la diligenza profesisonale cui è tenuto il DL è altrettanto elevata,.
Gli errori esecutivi dell’impresa non ricadono automaticamente sul DL
La responsabilità del DL è il riflesso della sua vigilanza: quando la vigilanza è stata svolta con diligenza qualificata e documentata, gli errori esecutivi dell’impresa non si traducono in responsabilità del DL.
La corresponsabilità con l’impresa
La responsabilità solidale verso il committente ricorre nel caso in cui le omissioni del DL e gli errori di esecuzione concorrano.
Il rimedio però è diverso
- al DL si chiede il risarcimento e, se del caso, la correzione progettuale;
- all’appaltatore si chiedono l’eliminazione dei difetti, la riduzione del prezzo o, nei casi estremi, la risoluzione.
Evitare il contenzioso
A tal fine è fondamentale sapere redigere un contratto (nei confronti del DL) nel quale siano definiti:
- l’oggetto e i limiti della direzione lavori,
- la distinzione di ruoli rispetto a progettista e coordinatore per la sicurezza,
- le fasi critiche da presidiare,
- i canali, i modi e i tempi delle comunicazioni tecniche
- le regole di formazione dell’archivio documentale
Inoltre,
- i sopralluoghi vanno pianificati sulle fasi e devono essere provati mediante verbali essenziali;
- le prescrizioni si impartiscono per iscritto,
- le eventuali dimissioni devono essere dettagliatamente motivate



