Guida in stato di ebbrezza anche per i monopattini

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L’art. 46 del Codice della Strada italiano definisce “veicolo” come qualsiasi macchina che circola sulle strade guidata dall’uomo.

La definizione di velocipedi è contenuta nel successivo art. 47.

I monopattini elettrici sono espressamente equiparati ai velocipedi: circolare con questi mezzi comporta dunque l’applicazione delle regole generali previste per i veicoli, inclusa la disciplina della guida in stato di ebbrezza.

Pertanto, in un recente caso, la Suprema Corte ha ribadito che questi mezzi, essendo equiparati per legge ai velocipedi e ricadendo nella nozione di “veicolo” del Codice della Strada, devono rispettare tutte le norme relative alla sicurezza stradale.

Dunque, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso non solo mediante la conduzione di un autoveicolo, ma anche usando una bicicletta o un monopattino elettrico, se il mezzo è concretamente idoneo a interferire con le condizioni generali di sicurezza della circolazione.

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