La vicenda riguarda una gravidanza durante la quale la struttura sanitaria non aveva proposto né prescritto esami prenatali adatti a verificare la presenza di anomalie cromosomiche, sebbene l’età della donna (35 anni) rendesse opportuni approfondimenti diagnostici. La bambina nasce affetta da sindrome di Down, condizione che secondo i genitori avrebbe potuto essere almeno indagata durante la gestazione.
I genitori sostengono che la mancanza di informazioni e di indicazioni sugli esami disponibili abbia impedito alla madre di valutare, in modo consapevole, se interrompere la gravidanza nei casi consentiti dalla legge. Chiedono quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia in proprio sia in favore della figlia.
Non è sufficiente di per sé la prova dell’omissione: il danno non si esaurisce nello smarrimento emotivo per la mancata preparazione all’evento. Entra in gioco un pregiudizio più ampio, che investe la lesione della libertà di autodeterminazione dei genitori e le conseguenze concrete che derivano dall’impossibilità di esercitare la scelta di non proseguire la gravidanza.
Elementi imprescindibili di questo tipo di responsabilità è che vengano provate sia la volontà abortiva, sia le condizioni legali per l’interruzione, il danno non si esaurisce nello smarrimento emotivo per la mancata preparazione all’evento. Entra in gioco un pregiudizio più ampio, che investe la lesione della libertà di autodeterminazione dei genitori e le conseguenze concrete che derivano dall’impossibilità di esercitare la scelta di non proseguire la gravidanza.
Le due situazioni:
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Quando non c’è prova che la gestante, se informata, avrebbe abortito, è comunque risarcibile il danno da omessa informazione: il pregiudizio legato al non essere stata messa in condizione di prepararsi psicologicamente, materialmente e organizzativamente alla nascita di un figlio con disabilità.
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Quando invece è dimostrato che la donna avrebbe interrotto la gravidanza e che la legge lo avrebbe consentito, il danno comprende anche il peggioramento complessivo delle condizioni di vita dei genitori, proprio perché è stata lesa la loro possibilità di autodeterminarsi rispetto alla prosecuzione della gestazione.



