I reati introdotti dalla legge italiana sull’AI

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Introdotto l’art. 612-quater c.p. (“𝗜𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲”).

«Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate».

In tema di 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, all’articolo 2637 del codice civile è aggiunto il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

In tema di 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗽𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼, all’articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di inter­mediazione finanziaria, di cui al decreto le­gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artifi­ciale».

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