Introdotto l’art. 612-quater c.p. (“𝗜𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲”).
«Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate».
In tema di 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, all’articolo 2637 del codice civile è aggiunto il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
In tema di 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗽𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼, all’articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».



