Il tema è attualissimo. Senza entrare nel dettaglio della materia, la normativa lega la corretta maturazione dei bonus anche ad adempimenti di natura tecnica che gravano proprio sul costruttore.
Un costruttore che non esegue nei tempi concordati le opere provoca dei danni al committente, non solo dal punto di vista contrattuale.
In caso di perdita dei benefici per fatto imputabile all’impresa, il committente subisce anche un danno connesso alla mancata possibilità di fruire del beneficio fiscale prospettato. Trattasi di danno da “perdita di chance”.
Non vi è però alcun automatismo tra risoluzione del contratto/danno contrattuale e danno da perdita superbonus.
Secondo un indirizzo più rigoroso delle norme processuali:
L’accoglimento della domanda risarcitoria per perdita di chance presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta e deve pertanto escludersi il risarcimento per i mancati guadagni meramente ipotetici.
Dunque, la “utilità patrimoniale” astrattamente conseguibile -oltre alla prova dell’inadempimento dell’impresa-, va provata soprattutto con elementi di natura tecnica, sicchè diventa fondamentale allegare una perizia che chiarisca tali elementi per rendere evidente il collegamento tra inadempimento e perdita del bonus.
In estrema sintesi, vi è la necessità di allegare i documenti in grado di provare ogni singolo requisito di spettanza del bonus e di ricostruire il comportamento concreto del costruttore.
Secondo altro indirizzo, invece, le carenze probatorie sul nesso tra inadempimento e perdita del bonus fiscale, comportano un risarcimento ridotto.
Ad esempio, in un recente caso, il Tribunale di Roma, con sentenza 21607/2024, ha ritenuto che nel caso specifico il nesso tra inadempimento e perdita del bonus non fosse completamente provato, ma ha scelto di determinare comunque tale danno in via equitativa, in misura “pari al 70% del bonus astrattamente riconoscibile”. Nel dettaglio, il condominio che ha fatto ricorso al giudice romano era stato abbandonato dal costruttore, perdendo la possibilità di accedere al Bonus Facciate. Al momento di decidere sull’ammontare del danno da ristorare, il Tribunale ha però specificato che “in tale liquidazione non può farsi a meno che il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato, ma nella lesione di un’aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato”. A ciò consegue, prosegue il Giudice, che “deve essere da questi (l’appaltatore, ndr.) risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus”.