Che cos’è la “perdita di chance” in ambito sanitario
Nel linguaggio giuridico, la perdita di chance indica la perdita di una concreta possibilità favorevole (ad esempio, di guarigione o di sopravvivenza più lunga), che non è però certa.
In ambito medico:
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la chance è un evento probabilistico, non garantito;
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il paziente non perde il bene finale (es. la guarigione), ma la possibilità seria e apprezzabile di conseguirlo;
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il danno riguarda quindi l’incertezza: non sappiamo se, in assenza di errore, il paziente sarebbe sopravvissuto o per quanto tempo, ma sappiamo che le sue probabilità erano significativamente migliori.
La Cassazione ricorda che la chance rileva solo quando permane una incertezza insuperabile sul rapporto causa–effetto tra condotta sanitaria e evento finale: se non è oggettivamente possibile, neppure con criteri scientifici, stabilire se l’errore abbia inciso in modo determinante sull’esito, allora la perdita di chance resta l’unico terreno percorribile.
Quando si parla invece di “morte anticipata”
La Corte distingue nettamente i casi in cui la condotta del sanitario ha determinato una anticipazione certa del decesso.
Qui lo schema è diverso:
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il paziente sarebbe comunque deceduto a causa della malattia (es. patologia terminale),
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ma l’errore diagnostico o terapeutico ne ha ridotto la durata di vita, privandolo di un arco temporale che, secondo le conoscenze scientifiche, avrebbe potuto ancora vivere;
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in questo scenario non siamo più nel campo della “mera probabilità”: la morte anticipata è un evento che viene ricondotto causalmente, con certezza o “più probabile che non”, alla condotta colpevole.
La Cassazione sottolinea che, quando l’evento morte si verifica e la prova scientifica consente di collegare l’anticipazione del decesso all’errore medico, non è corretto parlare di chance, ma di lesione piena del bene vita: il danno risarcibile è la riduzione dell’aspettativa di vita in termini di tempo concretamente sottratto al paziente.
Perché i due danni non possono convivere (salvo casi eccezionali)
Uno dei passaggi più importanti del recente orientamento della Cassazione riguarda il divieto di cumulare automaticamente:
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il risarcimento per perdita anticipata della vita
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il risarcimento per perdita di chance di sopravvivenza.
Secondo la Corte:
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se è accertato che la condotta medica ha anticipato la morte, parlare contemporaneamente di chance perduta è logicamente contraddittorio: l’evento finale (il decesso anticipato) ha smentito la dimensione meramente probabilistica tipica della chance;
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la chance presuppone per definizione un esito incerto, mentre nella morte anticipata l’esito (riduzione della vita) è ormai storicamente verificato e causalmente collegato al comportamento colposo.
La Cassazione ammette una sola ipotesi davvero eccezionale di possibile coesistenza:
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quando si prova, anche tramite evidenza scientifica, che
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da un lato, il paziente ha perso un determinato periodo di vita (danno da morte anticipata),
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dall’altro, oltre quel periodo, esisteva una seria, concreta e apprezzabile possibilità di sopravvivere ancora più a lungo;
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in questo “doppio livello”, il danno principale resta la vita sicuramente abbreviata, cui può aggiungersi, in via ulteriormente risarcitoria, la chance di vivere ancora oltre quel tempo.
Il ruolo della prova: tra nesso causale e quantificazione del danno
Un altro punto centrale riguarda la prova:
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il nesso causale tra condotta sanitaria e evento (morte anticipata o peggioramento) deve essere provato secondo il criterio del “più probabile che non”;
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solo dopo aver accertato il nesso causale si pone il problema di qualificare il danno:
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se è possibile ricostruire, su base scientifica, la durata di vita perduta → si parlerà di morte anticipata;
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se invece l’incertezza riguarda solo l’ampiezza concreta del pregiudizio, ma non la colpa, la categoria della perdita di chance rimane utilizzabile per la quantificazione.
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In sintesi, la chance non serve a “salvare” nessi causali deboli: interviene solo quando il danno (non la colpa) presenta un elemento di incertezza strutturale.
Le ricadute pratiche per pazienti ed eredi
Le precisazioni della Cassazione hanno ricadute concrete su:
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Pazienti ed eredi, perché cambia la voce di danno azionabile:
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nel caso di morte anticipata, il danno da vita abbreviata è di regola azionato iure hereditatis dagli eredi, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza;
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la perdita di chance può assumere rilievo sia iure proprio (per i congiunti che perdono la possibilità di prolungare il rapporto) sia iure successionis (come danno del paziente), ma richiede un rigoroso accertamento della serietà e consistenza della probabilità perduta.
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Strutture sanitarie e professionisti, perché il confine tra le due categorie incide:
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sui criteri di quantificazione del risarcimento,
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sulla strategia difensiva in tema di causalità e prova,
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sulla coerenza delle domande risarcitorie avanzate in giudizio.
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Una bussola per la responsabilità sanitaria
Il messaggio che proviene dalla Cassazione può essere riassunto così:
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Non si può parlare di chance quando l’evento dannoso è il risultato stesso che si lamenta (la morte anticipata): in questi casi, il danno è pieno e va qualificato come lesione del bene vita.
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La perdita di chance conserva spazio solo nei casi in cui, nonostante l’accertamento della colpa, rimane una incertezza insuperabile sulla effettiva incidenza dell’errore sulla sopravvivenza, pur essendo la possibilità di evitare o ritardare l’evento seria e apprezzabile.
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Il cumulo tra morte anticipata e chance è possibile solo a titolo eccezionale, quando si dimostri che, oltre al periodo di vita certamente perduto, esisteva anche un’ulteriore concreta possibilità di sopravvivenza.
Per chi opera nel settore della responsabilità sanitaria – medici, strutture, pazienti ed eredi – questi principi offrono una bussola interpretativa importante, utile sia nella fase di valutazione preliminare del caso sia nella impostazione delle domande e difese in giudizio.



