Omessa diagnosi della malformazione del feto e danno da nascita indesiderata e da mancata autodeterminazione

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Elemento imprescindibile di tale tipo di azione è che i genitori, qualora informati della malformazione, avrebbero deciso di interrompere la gravidanza.

In tali ipotesi è possibile ottenere il risarcimento dei danni cd. “da nascita indesiderata”, quantificabili in una determinata somma di denaro necessaria ad assicurare il mantenimento del concepito sino alla completa autosufficienza economica.

A determinate condizioni, vi può essere anche il danno per mancanza di consenso informato omissione che ha impossibilitato i genitori -o meglio la donna- a compiere consapevolmente la scelta se proseguire ovvero interrompere la gravidanza.

Il sanitario è infatti obbligato ad acquisire il consenso e tale obbligo costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento medico: ad una corretta informazione consegue la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell’intervento, ove queste risultino, sul piano postoperatorio riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili quanto inaspettate per il paziente a causa dell’omessa informazione

I danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all’autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche agli altri che siano connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, quali, ad esempio, il ricorso, per tempo, a una psicoterapia o quanto meno la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio.

 

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