Protesi dentale eseguita male: quando il dentista deve risarcire il paziente

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Introduzione

Gli interventi di protesizzazione dentale mirano a restituire al paziente una corretta funzione masticatoria e un adeguato benessere complessivo.
Quando però il trattamento è progettato o eseguito in modo scorretto, possono insorgere complicanze che pongono il problema della responsabilità dell’odontoiatra e del risarcimento dei danni.

In una recente decisione (Tribunale di Rimini, sentenza n. 357/2026) è stato condannato un dentista per errata progettazione ed esecuzione di una protesi, con riconoscimento di danni biologici e patrimoniali a favore della paziente.
A partire da questo caso, rispondiamo alle domande più frequenti su quando il dentista è tenuto a risarcire e quali prove sono necessarie per ottenere una tutela effettiva.


Quando il dentista è responsabile per una protesi eseguita male?

L’odontoiatra può essere ritenuto responsabile quando il trattamento proposto è in astratto adeguato alla patologia, ma risulta progettato o realizzato in modo non conforme alle regole dell’arte e questo determina un pregiudizio alla salute del paziente.

È necessario che l’errore riguardi la pianificazione (ad esempio, mancata indicazione di esami preliminari indispensabili) oppure la concreta esecuzione, e che da tale condotta discendano conseguenze dannose accertate, come dolore, peggioramento della situazione clinica o necessità di ulteriori interventi correttivi.


Cosa deve provare il paziente per ottenere il risarcimento?

Nel rapporto tra paziente e dentista opera, in linea generale, la disciplina della responsabilità contrattuale: il professionista si obbliga a eseguire una prestazione sanitaria in favore del paziente.
In questo schema, il paziente deve dimostrare l’esistenza del rapporto (ad esempio, preventivi, cartella clinica, fatture), l’insorgenza di una nuova patologia o l’aggravamento di quella preesistente e allegare un inadempimento dell’odontoiatra astrattamente idoneo a causare il danno lamentato.

La natura contrattuale dell’obbligazione solleva il paziente dall’onere di provare la colpa in concreto del medico, ma non lo esonera dalla prova del nesso causale tra la condotta e il danno alla salute.

In pratica, bisogna dimostrare sia che il danno esiste (con documentazione clinica e, di regola, con la c.t.u.), sia che esso è riconducibile al trattamento protesico errato e non a fattori del tutto estranei.

Chi deve dimostrare che la prestazione è stata eseguita correttamente?

Una volta che il paziente ha assolto l’onere di provare il danno e di allegare un inadempimento astrattamente causale, la palla passa al professionista.
Spetta infatti al dentista dimostrare di avere adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni oppure che l’esito sfavorevole è dipeso da un evento imprevedibile, inevitabile e non a lui imputabile.

Questa distribuzione dell’onere probatorio discende dal criterio della “vicinanza della prova”: è il sanitario a trovarsi nella posizione migliore per fornire elementi sulla correttezza del proprio operato, sulla scelta delle tecniche e sull’osservanza dei protocolli.
In assenza di tale dimostrazione, l’inesatto adempimento resta a carico del professionista, con conseguente obbligo risarcitorio in presenza di danno e nesso causale.


Il rispetto delle linee guida esclude sempre la responsabilità?

Le linee guida delle società scientifiche rappresentano un importante parametro di valutazione della condotta sanitaria, ma non costituiscono schemi rigidi ed insuperabili: il medico è tenuto sì a conoscerle e, in linea di massima, a seguirle, ma non può rinunciare alla valutazione del caso concreto e al dovere di adottare la soluzione più adatta al singolo paziente.

Ne deriva che il mero rispetto formale delle linee guida non garantisce automaticamente l’esenzione da responsabilità, se nel caso specifico quelle indicazioni si rivelano inadeguate o se il sanitario le applica in modo meccanico, senza considerare le peculiarità del paziente.
Viceversa, un eventuale scostamento dalle linee guida non è di per sé indice di colpa, qualora sia giustificato da esigenze cliniche puntualmente motivate e risulti comunque rispettoso della migliore scientificità disponibile.


Quali danni possono essere risarciti in caso di protesi errata?

La prestazione odontoiatrica eseguita in modo scorretto può dar luogo a una pluralità di voci di danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale.
Sotto il profilo non patrimoniale, rientrano innanzitutto il danno biologico temporaneo e permanente, cioè il pregiudizio alla integrità psico-fisica medicalmente accertabile, quantificato attraverso i parametri normativi e tabellari di riferimento (nel caso esaminato, ad esempio, sono stati riconosciuti giorni di inabilità temporanea e una modesta percentuale di invalidità permanente).

A ciò possono aggiungersi i danni patrimoniali, quali le spese per sottoporsi a nuove cure e interventi necessari a correggere le conseguenze del trattamento sbagliato, nonché eventuali ulteriori perdite economiche documentate (ad esempio, assenze dal lavoro o costi di assistenza).
Resta astrattamente risarcibile anche il danno morale, inteso come sofferenza interiore e turbamento d’animo, ma esso non è riconosciuto automaticamente: occorre che siano allegati fatti concreti dai quali il giudice possa desumerne l’esistenza.


È possibile ottenere il rimborso per rifare la protesi?

Sì, il costo necessario per rifare la protesi o per eseguire ulteriori trattamenti correttivi può essere riconosciuto come danno patrimoniale.
Nel caso del Tribunale di Rimini, il giudice ha liquidato a favore della paziente proprio l’importo ritenuto indispensabile dai consulenti tecnici d’ufficio per ripristinare una situazione funzionale accettabile, rimuovendo le conseguenze negative del trattamento errato.

Perché tale voce sia accolta, è fondamentale che la necessità di nuovi interventi sia attestata dalla consulenza tecnica o da documentazione specialistica attendibile, e che il relativo costo sia adeguatamente documentato o almeno stimato in modo preciso.
In assenza di tali elementi, il giudice potrebbe ritenere la richiesta generica o meramente ipotetica, respingendo il rimborso.


Il danno morale viene riconosciuto automaticamente?

No, il danno morale non segue automaticamente al danno biologico o alla mera esistenza di un errore medico.
Il Tribunale di Rimini, pur avendo riconosciuto una lesione della salute, ha escluso il risarcimento del danno morale perché la paziente non aveva allegato fatti specifici idonei a giustificare un’ulteriore sofferenza interiore, distinta dal pregiudizio biologico già risarcito.

Il difetto di allegazione ha impedito al giudice di valorizzare le presunzioni, non potendo ricostruire, sulla base dei soli elementi disponibili, la sussistenza di uno specifico vissuto di dolore interiore, ansia o turbamento.
Questo passaggio conferma quanto sia rilevante, in sede di atto introduttivo, descrivere puntualmente anche gli aspetti soggettivi del danno, senza limitarsi a formule generiche.


Come può aiutare lo Studio legale in questi casi?

Lo Studio legale FOV assiste sia pazienti che ritengono di aver subito un danno da trattamenti odontoiatrici errati, sia professionisti che intendono tutelarsi rispetto a contestazioni risarcitorie.
In entrambe le prospettive, è decisivo un inquadramento tecnico della fattispecie: ricostruzione del rapporto contrattuale, analisi delle cartelle cliniche, valutazione delle risultanze peritali e corretta impostazione dell’onere probatorio.

A partire da decisioni come quella del Tribunale di Rimini, lo Studio offre consulenza per:

  • valutare la convenienza di un’azione giudiziale o di una soluzione conciliativa;

  • quantificare realisticamente i danni risarcibili;

  • predisporre atti che valorizzino in modo completo sia i profili oggettivi (danno biologico e patrimoniale) sia quelli soggettivi (eventuale danno morale), nel rispetto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità medica.