Il Consenso Informato -anche in Medicina Estetica-

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La violazione del consenso informato nei confronti del paziente è risarcibile, anche in assenza di un danno alla salute (vale a dire pur in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito), tutte le volte in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli, non patrimoniali, di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione.

Il paziente deve essere correttamente informato dei rischi specifici dell’intervento, in modo da poter prendere decisioni consapevoli.

In ipotesi di interventi “complessi” -trattavasi di lifting facciale- il paziente ha diritto a ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui veniva sottoposto, con particolare riguardo alla natura recidivante della formazione asportata, così da consentirle di valutare più approfondite diagnostiche o eventuali terapie alternative.

La mancanza di consenso, però, non rende automaticamente dovuto il risarcimento del danno:

  • se “ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso)” e “non vi è alcun danno derivante dall’intervento”, non è dovuto alcun risarcimento;
  • se, invece, “ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria” (cioè, l’intervento è stato correttamente eseguito), “il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all’autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.

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