La responsabilità del Comune per la caduta su un marciapiede insidioso

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Secondo l’impostazione tradizionale  la responsabilità della P.A. va esclusa se non consti che il sinistro sia stato provocato da un’anomalia configurantesi con le caratteristiche dell’insidia.

Tale impostazione si fonda sul principio per il quale la P.A. è impossibilitata ad attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all’estensione di tali beni demaniali ed all’uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini.

Si contrappone l’indirizzo per il quale una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato per caso fortuito, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall’assenza di prova relativa alla sussistenza di un’insidia.

l’Ente proprietario risponde, ai sensi dell’art. 2051 C.C., dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l’ordinaria diligenza, la situazione di pericolo.

Ne consegue che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento (almeno tendenzialmente) regolare.

La notevole estensione del bene e l’uso generale e diretto da parte del terzi costituiscono meri indici dell’impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un’indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità.

La localizzazione della strada all’interno del perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona

 

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