Scuola condannata per non avere protetto l’alunno dal bullismo

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I genitori di un minore – portatore di una menomazione fisica con difficoltà di deambulazione, più volte destinatario di scherni, offese e condotte vessatorie da parte di alcuni compagni di scuola, con conseguenze rilevanti sul piano psicologico – adivano in giudizio l’istituto scolastico frequentato dal ragazzo -contestando l’omessa adozione di misure efficaci di vigilanza e prevenzione rispetto a detti episodi o verificatisi durante il percorso scolastico-.

Nel corso del processo la CTU psicologica ha accertato che gli episodi subiti dal minore avevano determinato un disturbo dell’adattamento, con sintomi di ansia, isolamento e sofferenza emotiva, causalmente riconducibili al contesto scolastico.

L’ammissione dello studente nell’istituto determina la nascita di un rapporto giuridico dal quale discende un obbligo rafforzato di protezione e vigilanza, esteso a tutte le attività scolastiche.

La scuola per evitare la propria responsabilità, deve dimostrare non solo di aver vigilato, ma di aver adottato tutte le misure organizzative idonee a prevenire eventi prevedibili sicchè quando la scuola è a conoscenza di situazioni di disagio e dispone di strumenti di intervento, l’inerzia è giuridicamente rilevante e può dare vita ad una ipotesi di responsabilità e di risarcimento.

La mancata adozione di misure adeguate di prevenzione e contrasto ha integrato una violazione del dovere di protezione, configurando una tipica ipotesi di culpa in vigilando sicchè l’istituto è stato condannato al risarcimento del danno.