Convivenza senza coabitazione: modifica assegno divorzile

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A seguito di un complesso procedimento affrontato da due professionisti dello studio, la Corte di Cassazione, con recente ordinanza 14151 2022 – commentata da diversi autori e riviste di settore – ha affermato che “non vi è spazio per ritenere che il vocabolo “convivenza”, impiegato dal legislatore, stia già di per sé ad inglobare il requisito della coabitazione […] la convivenza more uxorio ha da essere intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all’integrazione del fatto giuridico […] i tratti caratterizzanti sono costituiti dall’affectio e dell’assunzione di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, diviene agevole osservare che essi si collocano nel foro interno dei conviventi, è non sono come tali suscettibili di prova diretta, ma solo attraverso lo scrutinio di elementi fattuali che consentano di ritenere integrato il fatto giuridico […] il giudice non può fermarsi ad una simile atomistica valutazione, ma è tenuto, perché è la stessa norma che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.

In questi casi, i professionisti dello studio elaborano congiuntamente con il cliente la strategia processuale migliore per reperire quanti più elementi indiziari possibili.