(Video)registrazione di una telefonata

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E’ ormai pacifico che la registrazione di una telefonata sia lecita (purché non venga diffusa) poiché il diritto alla difesa ex art. 24 Cost. non è da ritenersi circoscritto alla sola sede processuale, ma si estende ad ogni fatto ed atto teso ad acquisire prove anche precostituite utilizzabili in giudizio.
L’art. 24, lett. f) , Cod. Privacy prevede la legittimità delle registrazioni effettuate all’insaputa dell’interlocutore e di utilizzarle nell’ambito di un procedimento giudiziario, solo nel caso in cui vi sia necessità di tutelare o far valere un diritto e i dati raccolti siano trattati esclusivamente per finalità di difesa e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Tanto non poteva dirsi nel 2016, allorquando per conto di un cliente, avevamo depositato la videoregistrazione di una telefonata – contenuta in un CD – nel corso della quale la controparte aveva confessato ad un terzo un fatto fondamentale per la tesi sostenuta dal nostro assistito.

Nell’incertezza, all’epoca avevamo seguito l’orientamento più restrittivo e rigoroso per il quale, oltre alla videoregistrazione in questione, era necessario depositare la trascrizione integrale del colloquio, riportare le dichiarazioni decisive nel corpo dell’atto, formulare prove testimoniali e per interrogatorio sulla paternità della voce e in merito al contenuto del colloquio; in caso di contestazione, peraltro, avevamo chiesto una perizia sul riconoscimento “vocale” tra le parti della telefonata.

Accolto il nostro ricorso in Cassazione – anche per altri motivi – , la Corte di Appello in sede di riassunzione, dando atto dell’evoluzione giurisprudenziale,  ha osservato che: “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell’art. 2712 c.c. se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite; la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico, è necessario che almeno una delle parti, tra le quali si è svolta la conversazione, sia parte in causa. 
In base a tali condivisibili principi – applicabili anche al caso concreto in cui si discute di una registrazione della conversazione su CD – (anziché su nastro magnetico) e quindi di una fattispecie analoga ed equiparabile a quella esaminata dai giudici di legittimità – si ritiene che la conversazione telefonica possa essere tenuta in considerazione ai fini della decisione poiché la reclamata, parte in causa, ha partecipato alla conversazione e, costituendosi in giudizio non ha contestato l’avvenuta telefonata né il contenuto della stessa, così come peraltro trascritto nella documentazione allegata al ricorso e riportato nel ricorso stesso: a tale riguardo, infatti, di fronte alle specifiche circostanze dedotte dalla controparte sulla base della citata conversazione telefonica, la resistente […] non ha contestato il fatto storico (l’avvenuta telefonata) né le dichiarazioni rese nel corso della conversazione, così come trascritte, né la riferibilità delle stesse ai soggetti indicati nella trascrizione”

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