La registrazione è lecita e non richiede alcuna autorizzazione preventiva da parte delle autorità, solo se sussistono le seguenti condizioni:
1- chi registra deve essere fisicamente presente nel luogo dove la conversazione ha luogo, anche se non partecipa attivamente alla discussione;
2- chi viene registrato non deve trovarsi all’interno della propria abitazione, auto, studio professionale o ufficio non aperto al pubblico.
E’ lecito registrare o videoregistrare il partner o il convivente anche se all’interno della propria abitazione a patto che chi registri si trovi con lui in quel momento.
La registrazione della telefonata è sempre lecita, anche se l’altro conversante si trova all’interno della propria dimora.
La registrazione diventa reato, in particolare quello di interferenze illecite nella vita privata, nei seguenti casi:
1- quando chi registra si trova in un altro luogo: si pensi a chi posiziona una cimice o una telecamera nascosta all’interno di un ambiente e poi si allontana per sentire cosa dicono, in sua assenza, altre persone;
2- quando chi viene registrato si trova all’interno della propria casa, anche se si tratta della casa-vacanze, di una camera d’albergo, dell’ufficio, dello studio professionale, della propria automobile.
È consentito registrare l’assemblea di condominio anche se i presenti non sono al corrente di ciò.
Sono lecite le registrazioni nei luoghi di lavoro solo se lo scopo è procurarsi le prove processuali per la difesa dei propri diritti contro eventuali illeciti.
Il datore di lavoro può registrare i dipendenti, di nascosto e senza cartelli, solo se ha già acquisito fondati motivi di sospetto della commissione di illeciti.
Si può registrare la spiegazione di un docente, ma solo per uso personale: la divulgazione, in questo caso, violerebbe il diritto d’autore.
Non si può registrare il proprio avvocato nel suo studio. Ma si può registrare un medico in ospedale, in quanto si tratta di luogo pubblico.