Con la sentenza n. 23488 del 18 luglio 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno tracciato un importante punto di svolta in materia di esenzione per l’abitazione principale ai fini ICI, con ricadute che valgono anche per l’IMU. La Suprema Corte ha infatti chiarito che il soggetto passivo dell’imposta non è il nucleo familiare, ma il proprietario, o il titolare di altro diritto reale di godimento, al quale spetta l’agevolazione per “prima casa” quando ricorrano in capo a lui i requisiti di legge, anche se i componenti della famiglia hanno residenze anagrafiche o dimore abituali distinte.
I coniugi con residenze separate possono ottenere la doppia esenzione se dimorano abitualmente nei rispettivi immobili.
La decisione si colloca nel solco dell’evoluzione già avviata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022 in materia di IMU e, soprattutto, con la successiva n. 112 del 2025 in materia di ICI, che ha progressivamente superato il tradizionale criterio fondato sulla coabitazione dell’intero nucleo familiare. Il principio che ne emerge è chiaro: ciò che rileva non è più, in via esclusiva, l’unità abitativa della famiglia come entità rigida e immodificabile, ma la posizione del singolo contribuente e la sua effettiva relazione con l’immobile.
In altri termini, la Cassazione prende atto di un’evoluzione sociale ormai consolidata: sempre più spesso i coniugi vivono stabilmente in luoghi diversi, senza che ciò comporti necessariamente la cessazione della loro unione o della cosiddetta affectio coniugalis. La scelta di mantenere dimore abituali separate, quando reale e non fittizia, non può quindi essere penalizzata da una disciplina fiscale che ancorasse l’agevolazione alla sola convivenza nello stesso immobile.
Resta naturalmente fermo che il tema delle residenze fittizie, spesso utilizzate per conseguire indebitamente il beneficio fiscale, non è affatto irrilevante: i Comuni dispongono degli strumenti per accertare la reale abitualità della dimora e contestare eventuali situazioni elusive. Ma questo profilo attiene al piano dell’accertamento concreto, non al principio giuridico affermato dalla Corte, che valorizza la realtà effettiva dei rapporti familiari e abitativi.
La portata della decisione è ampia non solo sul piano tributario, ma anche sotto il profilo sistematico. La sentenza conferma che il diritto tributario, quando disciplina l’abitazione principale, non può più essere letto attraverso uno schema familiare rigido, fondato sull’idea tradizionale di un’unica casa per l’intero nucleo. Al contrario, deve misurarsi con modelli di vita familiare e coniugale più articolati e realistici, nei quali la separazione delle residenze può essere frutto di scelte lecite, stabili e non necessariamente sintomatiche di crisi del rapporto.
In definitiva, la sentenza segna uno spostamento significativo dall’idea di famiglia come centro esclusivo del presupposto agevolativo all’idea di contribuente come soggetto autonomo dell’imposizione. Un cambiamento che incide non solo sul tributo, ma anche sul modo in cui l’ordinamento guarda alle relazioni familiari e alla loro concreta evoluzione sociale.



