L’infortunio in itinere

/ / News

L’infortunio in itinere costituisce un evento accidentale che può colpire il lavoratore nel tragitto casa-lavoro e viceversa.

Ad esempio, durante:

  • il normale percorso che collega due luoghi di lavoro in caso di più rapporti di lavoro,
  • il normale percorso di andata/ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti;
  • il normale percorso di andata/ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

L’infortunio in itinere copre anche gli incidenti stradali avvenuti sull’auto di proprietà del dipendente, con la condizione che l’uso del veicolo sia reso necessario dall’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che consentano di arrivare sul luogo di lavoro per tempo.

Non sono invece liquidati gli infortuni avvenuti in caso di deviazioni/interruzioni del tutto indipendenti dal lavoro o non necessarie, in pratica il tragitto casa/lavoro non può subire senza motivazione delle variazioni; fanno eccezione l’accompagnamento dei figli da casa a scuola e viceversa.

La copertura assicurativa Inail non è infatti operante in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata.

Il danno differenziale

Posto che non si può lucrare su un danno patito, il risarcimento del danno non può essere duplicato (tra Inail e RCA) è non può essere superiore al danno stesso.

Il danno differenziale, dunque, spetta a chi, pur percependo già una rendita Inail, dimostra di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello che gli è stato riconosciuto e ristorato dall’ente previdenziale.

Le voci di danno risarcibile in concreto

1) danno biologico (inferiore al 6%): tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore;
2) danno patrimoniale, in cui rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (per esempio le spese mediche, di riabilitazione, ecc), ma anche il mancato guadagno a seguito dell’infortunio occorso;
3) danno morale: danno non patrimoniale, che consiste in un turbamento dello stato d’animo;
4) danno esistenziale: inteso come pregiudizio che altera le abitudini e gli assetti relazionali di una persona, determinando concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita (Cass. S.U. 12/06/06 n. 13546).

Precisazioni

Ove l’indennizzo dei danni subiti dal lavoratore sia di grado pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%, viene erogato dall’Inail in capitale.

Dal 16% in poi viene erogato in rendita nella misura indicata nelle apposite tabelle del danno biologico applicate dall’INAIL.

Dunque, se i postumi sono valutabili nella misura compresa tra il 6 e il 15%, il lavoratore infortunato percepirà una somma in capitale che ovviamente varierà a seconda dell’età e del grado di inabilità che abbia riportato.

Se, invece, i danni superano la misura del 15% vi è una presunzione di incidenza anche sulla capacità lavorativa del soggetto, per cui l’Inail riconoscerà una rendita mensile a favore del lavoratore il cui importo sarà calcolato secondo il valore riportato dalle predette tabelle.

Quale azione intraprendere

Non sussiste alcuna preclusione in capo al danneggiato di esperire entrambe le azioni a sua disposizione, ferma la necessità, in caso di riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’INAIL, di tenerne conto ai fini dell’individuazione del danno c.d. differenziale, onde evitare indebite locupletazioni in relazione allo stesso illecito.
Va, invero, osservato che come chiarito dalla stessa Suprema Corte in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere anche d’ufficio allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all’indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda e implicando la sola liquidazione un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale (Cass. 23529/2021; Cass. 13819/del 2017; n. 9112/2019).
Se tuttavia vi è un diniego da parte dell’INAIL alla liquidazione di indennizzo, essendosi ritenuto il danno non verificatosi nell’ambito di infortunio in itinere (a prescindere dalle eventuali impugnazioni contro tale diniego) non è possibile metterlo in discussione nella controversia instaurata contro il responsabile civile né è possibile sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi a diversa autorità giudicante per la liquidazione dell’indennizzo da parte dell’INAIL.
In caso di successivo riconoscimento dell’indennizzo all’esito di contenzioso giudiziario, resta ferma la possibilità per i convenuti (responsabile civile e/o RCA)  di ripetere quanto in eccedenza versato ovvero di tenere conto dell’indennizzo, ove medio tempore riconosciuto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *