La guida in stato di ebbrezza comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, di fatto, è una pena ben maggiore della sanzione penale.
In caso di patteggiamento con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il Giudice:
- deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
- e è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali;
- a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
All’esito positivo dei lavori di pubblica utilità potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca.
Nel caso in cui la sentenza impugnata abbia sostituito la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e abbia omesso di ordinare la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 4, sentenza n. 48654 del 12/11/2019, Rv. 27790