Aspetti fiscali della condanna alle spese di lite a carico del soccombente

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L’avvocato è sempre tenuto a emettere la fattura nei confronti del proprio cliente.

Su chi grava l’IVA e l’obbligo di versamento della ritenuta d’acconto?

L’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto si applica nei confronti dei soggetti che, in qualità di sostituti d’imposta, erogano compensi in favore del difensore della controparte vittoriosa, in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali.

L’esibizione della copia della fattura emessa dal difensore “non distrattario” verso il cliente, infatti, fa presumere, che quanto dovrà essere erogato dal soccombente ha l’effetto di “ristorare” la parte vittoriosa dell’onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio avvocato. Inoltre, l’art. 64, c. 1, d.P.R. n. 600 dispone che “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.

Le due ipotesi:

Vincitore soggetto IVA e soccombente soggetto IVA

Il soccombente paga l’onorario al netto:

  • dell’IVA (che non rappresenta un costo per il “vincitore” che la porta in detrazione)
  • della ritenuta d’acconto rimanendo suo onere esclusivo versarla
Vincitore non soggetto IVA e soccombente soggetto IVA

Il soccombente paga l’onorario comprensivo di IVA e della ritenuta d’acconto rimanendo suo onere esclusivo versarla

 

 

 

 

 

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