Preliminare condizionato e diritto alla provvigione

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Il mediatore ha diritto alla provvigione se l’affare è concluso “per effetto del suo intervento”.

Per “conclusione dell’affare” non si deve intendere la conclusione del contratto ma più in generale un’operazione economica che ha portato le parti a soddisfare i loro reciproci interessi.

La stipulazione di un contratto preliminare  è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di un contratto definitivo o di un preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti.

Nel caso in cui le parti abbiano subordinato gli effetti del contratto preliminare di compravendita alla condizione dell’ottenimento di un mutuo, la condizione stessa è qualificabile come “mista“, in quanto la concessione del mutuo non dipende solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica.

La mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente: vale a dire che se il mutuo non viene concesso, la condizione non può considerarsi avverata e travolge il preliminare..

La mera accettazione della proposta (il cosiddetto “preliminare di preliminare”) è insufficiente a configurare come concluso l’affare, anche alla luce – nel caso di specie – di una condizione tale da determinare, per ciò che concerne il pagamento della mediazione, l’operatività dell’art. 1757 Codice Civile.

 

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