Cessione in blocco dei crediti e motivi di opposizione

/ / News

Cerchiamo di sintetizzare i principi:

la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all’art.58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. né, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l’avviso di pubblicazione ex art. 58 TUB. 

«[…] una cosa è l’avviso di cessione, necessario ai fini dell’efficacia della cessione, un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima»

Laddove non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito nell’ambito di quelli rientranti nell’operazionel’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concreteIn mancanza di contestazioni specifiche in ordine all’ esistenza del contratto di cessione, quest’ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall’esatta individuazione dell’oggetto della cessione.

Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, che deve necessariamente essere oggetto di prova.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *