Il cognome è parte integrante dell’identità personale e, per questo motivo, la sua modificabilità è considerata eccezionale subordinata a:
- motivi seri;
- valutazione discrezionale dell’Autorità;
- assenza di interessi contrari di rilievo pubblico o privato.-
La disciplina è contenuta nel D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile), così come modificato dal D.P.R. n. 54/2012.
La legge consente il cambiamento di cognome solo in presenza di circostanze particolari, attribuendo al Prefetto, competente per territorio, la decisione, previa istruttoria amministrativa.
Non si tratta quindi di un procedimento giudiziario (salvo casi specifici), ma amministrativo.
La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno individuato alcune categorie ricorrenti di motivazioni ammissibili, tra cui:
- cognomi ridicoli, volgari o imbarazzanti;
- cognomi che espongono la persona a scherno costante o discriminazione sociale;
- cognomi che rivelano in modo stigmatizzante l’origine familiare;
- situazioni in cui il cognome è diventato, nel tempo, lesivo della dignità personale.-
Il disagio deve essere oggettivo, concreto e documentabile, non meramente soggettivo.
Ad esempio è stato ritenuta giustificata la richiesta della modifica per:
Cognomi oggettivamente ridicolizzanti
Cognomi divenuti imbarazzanti nel tempo
Distacco da una storia familiare fortemente pregiudizievole
Tutela dei figli nati fuori da contesti familiari traumatici
LA PROCEDURA
Il procedimento si articola in più fasi:
- Istanza motivata al Prefetto competente;
- Indicazione dettagliata dei motivi e allegazione di documenti (dichiarazioni, attestazioni, eventuali riscontri);
- Valutazione istruttoria dell’Ufficio prefettizio;
- Pubblicazione dell’istanza (per consentire eventuali opposizioni);
- Emissione del decreto di autorizzazione;
- Aggiornamento degli atti di stato civile e dei documenti personali.



