La responsabilità per il danno autoprodotto dal minore in occasione di un campo estivo

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Tale tipo di azione appartiee al genus della responsabilità contrattuale; a tal fine, è doveroso depositare il contratto di iscrizione al campus.

In fattispecie analoghe, è stato ribadito che “in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona(Cass. 3695 del 25/2/2016).

Appurato che trattasi di responsabilità contrattuale, la prova liberatoria a carico del convenuto deve essere rigorosa.

Con sentenza Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 05-07-2018) 27-11-2018, n. 30602, in un caso di infortunio autocagionato dal minore durante la permanenza di un Centro estivo) è stato ribadito cheIl preposto alla sorveglianza, difatti, si può liberare della presunzione di colpa diretta e specifica su di esso gravante ex art. 2048 c.c. (di natura contrattuale), dimostrando in concreto, anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale di fatti ad esso non imputabili, e provando di avere adottato, rispetto a quella sequenza causale, in via preventiva e con valutazione ex ante, le misure organizzative (1) e disciplinari (2) idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie di fatti sfociati nella produzione del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010; Cass.Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002).

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’obbligo contrattuale di “Vigilanza” impone in via preventiva “organizzativa” di evitare l’allestimento di giochi pericolosi.

La semplice presenza dell’educatore non può costituire la prova liberatoria in questione poiché, in un caso similare è stato affermato che “non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi […] la mera presenza delle insegnanti in loco, […] e l’avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione di “non correre troppo durante la ricreazione”, se non accompagnata dall’adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.” (Cass.9337/2016).

In secundis, il convenuto deve fornire la prova liberatoria “disciplinare” sul fatto che:

l’educatore o l’organizzatore hanno previamente informato i genitori dei pericoli del gioco,

i bambini, a loro volta, sono stati informati dei rischi de gioco;

i bambini hanno ricevuto raccomandazioni su come comportarsi e su cosa evitare.

In caso di appalto di servizi a soggetti terzi

E’ pacifico che permanga in capo all’appaltante il dovere di controllo e vigilanza dell’appaltatore  anche ai sensi dell’1228 c.c. poichè “Il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato. La responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa, invero, sul principio cuius commoda eius et incommoda o, più precisamente, dell’appropriazione o avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino. Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, essendo al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria.” (Cass. 12833/2014 sempre in tema di autolesione del minore in occasione di un centro estivo comunale la cui gestione era stata appaltata ad altri).

 

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